Cassazione: il datore di lavoro è sempre responsabile dell'incolumità fisica del dipendente
A cura della redazione
Il datore di lavoro per effetto dell'art. 2087 c.c. è garante dell'incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale dei lavoratori con la conseguenza che se non ottempera all'obbligo di tutela, l'evento lesivo che ha cagionato un danno al dipendente gli viene automaticamente imputato in forza del meccanismo reattivo sancito dall'art. 40, c.2, cod. penale (Cass. 9/03/2007 n.10109). Tale obbligo comportamentale, che è conseguenza immediata e diretta della posizione di garanzia che il datore di lavoro assume nei confronti del lavoratore, in relazione all'obbligo di garantire condizioni di lavoro quanto più possibili sicure, è di tale spessore che non potrebbe neppure escludersi una responsabilità colposa del datore di lavoro allorquando questi tali condizioni non abbia assicurato, pur formalmente rispettando le norme tecniche, eventualmente dettate in materia al competente organo amministrativo, in quanto, al di là dell'obbligo di rispettare le suddette prescrizioni specificamente volte a prevenire situazioni di pericolo o di danno, sussiste pur sempre quello di agire in ogni caso con la diligenza, la prudenza e l'accortezza necessarie ad evitare che dalla propria attività derivi un nocumento a terzi.