Cassazione: il dipendente di una filiale estera di azienda italiana può essere reintegrato
A cura della redazione
Il lavoratore dipendente di una filiale italiana all'estero può essere licenziato secondo i limiti previsti dalla legge italiana per la tutela del posto di lavoro sempreché la legge dello stato straniero che regolamenta il rapporto di lavoro, preveda il principio di libera recedibilità delle parti. La cassazione, con sentenza n. 10549 del 9 maggio 2007, ha così riconosciuto al lavoratori italiano in filiale estera le tutele dell'art. 18. La corte ha motivato la decisione ricordando che nell'ordinamento pubblico italiano rileva non il concreto meccanismo attraverso il quale si sanziona il recesso ingiustificato del datore di lavoro, bensì il principio che questi non possa a proprio arbitrio recedere dal rapporto di lavoro. La sentenza esprime un concetto molto importante: l'azienda non potrà opporre al proprio dipendente il solo diritto straniero