Cassazione: infortunio sul lavoro e danno esistenziale
A cura della redazione
Il lavoratore che ha subito un infortunio sul luogo di lavoro non può pretendere il risarcimento del danno esistenziale collegandolo alla prostrazione fisica e alla limitazione di tutte le attività lavorative che prevedono una prolungata stazione eretta o deambulazione protratta (Cass. 16/05/2007 n.11278). Infatti secondo i giudici di legittimità il processo di graduale elaborazione del diritto giurisprudenziale sul tema del danno esistenziale da inadempimento contrattuale si è attualmente assestato, con la sentenza delle Sezioni Unite 24 marzo 2006 n. 6572, sulle seguenti proposizioni: il danno esistenziale è autonoma e legittima categoria dogmatica giuridica in seno dell'articolo 2059 codice civile; esso si fonda sulla natura non meramente emotiva ed interiore (propria del cosiddetto danno morale), ma oggettivamente accertabile del pregiudizio attraverso la prova di scelte di vita diverse da quelle che si sarebbero adottate se non si fosse verificato l'evento dannoso; richiede una specifica allegazione e prova, anche per presunzioni. Ne consegue che il lavoratore che ritiene che la prostrazione fisica e la limitazione di tutte le attività lavorative che prevedono una prolungata stazione eretta o deambulazione protratta diano luogo ad un danno di natura essitenziale, rientrano invece nel danno biologico e nel danno morale.