Cassazione: licenziamento e contestazione immediata dell'addebito
A cura della redazione
Il requisito dell'immediatezza del provvedimento espulsivo rispetto alla contestazione degli addebiti non si concilia con il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, perché in questa forma di recesso del datore di lavoro manca la preventiva contestazione degli addebiti e la motivazione può essere espressa dal datore nello stesso provvedimento espulsivo (Cass. 19 dicembre 2006 n. 27101). Le ragioni di garanzia di difesa e di tutela del lavoratore, ed in particolare l'esigenza di evitare che il lavoratore possa essere esposto a tempo indeterminato al pericolo del licenziamento per i fatti contestatigli, non sussistono nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo, nel quale occorre solo controllare che esistano in concreto le esigenze organizzative poste dal datore di lavoro a fondamento del provvedimento espulsivo.