La lavoratrice che ha raggiunto l'età pensionabile prevista dal nostro ordinamento con il 60mo anno non può essere liberamente licenziata dal datore di lavoro prima del compimento dei 65 anni che rappresenta l'età massima lavorativa (Cass. 1/06/2006 n.13045). I giudici di legittimità sono arrivati a questa conclusione ripercorrendo tutto l'iter giurisprudenziale e normativo che questo argomento ha avuto. In particolare il nostro legislatore distingue tra età pensionabile ed età massima lavorativa dei lavoratori dipendenti. Più precisamente l'età pensionabile per le donne è fissata al compimento dei 60 anni di età e per gli uomini al compimento dei 65 anni di età. Mentre l'età massima lavorativa per gli uomini coincide con l'età pensionabile, per le donne invece è stabilità a 65 anni di età come per gli uomini. In merito alla libera licenziabilità, la tutela obbligatoria, unitamente a quella reale se ne ricorrono le condizioni, deve ritenersi estesa a tutte le lavoratrici che, pur avendo raggiunto l'età pensionabile dei 60 anni, non hanno ancora conseguito l'età massima lavorativa dei 65 anni. Ne consegue che alle lavoratrici compete il diritto di proseguire il rapporto di lavoro anche dopo il compimento dell'età pensionabile dei 60 anni e fino al giorno del raggiungimento dell'età massima lavorativa dei 65 anni, senza necessità di darne comunicazione al datore di lavoro. Inoltre, nell'arco di tempo dal compimento dei 60 anni a quello del compimento dei 65 anni di età da parte delle lavoratrici, al datore di lavoro è fatto divieto di esercitare liberamente nei confronti delle medesime il potere di licenziamento. La Corte di Cassazione è arrivata a questa conclusione richiamando anche il duplice intervento della Corte Costituzionale con le sentenze n. 137/1986 e n. 498/1988, che hanno affermato il principio di rango costituzionale secondo cui la donna non è licenziabile senza giustificato motivo prima del compimento della stessa età pensionabile stabilita per l'uomo.