Cassazione: licenziamento illegittimo ed esecuzione forzata
A cura della redazione

In caso di annullamento del licenziamento, con condanna dell'azienda, in base all'art. 18 St. Lav., al risarcimento del danno in misura pari alla retribuzione relativa al periodo del recesso alla reintegrazione, il lavoratore può agire esecutivamente per il recupero del suo credito in base alla sentenza, anche se questa non indica, in termini monetari, la somma dovuta dall'azienda (Cass. 15/06/2007 n.14000).
Infatti precisano i giudici di legittimità la sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento di quanto dovuto al lavoratore a seguito dell'accertamento dell'illegittimità della risoluzione del rapporto di lavoro costituisce valido titolo esecutivo, che non richiede ulteriori interventi del giudice diretti alla esatta quantificazione del credito, sicché, a seguito della reintegrazione e della condanna al pagamento di un determinato numero di mensilità oppure delle retribuzioni dovute in virtù del rapporto, il lavoratore non può chiedere in separato giudizio che tale condanna sia espressa in termini monetari più precisi.
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