Nel processo del lavoro, il fatto che il datore di lavoro non abbia contestato i conteggi delle somme richieste dal lavoratore, in base all'art. 416 cod. proc. civ., non sempre sta a significare un'ammissione della loro validità (Cass. 27/02/2007 n.4502). Infatti spiega la Suprema Corte le operazioni di determinazione del quantum hanno un contenuto variabile e complesso, frequentemente comprensivo, più o meno esplicitamente, sia di una maggiore specificazione dei fatti costitutivi e del petitum, sia di una elaborazione contabile, che può essere di ampiezza e complessità assai differenziata, non solo in relazione al numero dei dati coinvolti, ma anche e principalmente per effetto del contenuto di regole giuridiche, legali e contrattuali, alle quali la detta elaborazione dà concreta attuazione. La non contestazione rileva diversamente a seconda dell'aspetto dell'elaborazione contabile cui risulta concretamente riferibile. Se concerne l'interpretazione data alla disciplina legale o contrattuale della quantificazione, essa si colloca in un ambito di sostanziale irrilevanza, appartenendo al potere-dovere del giudice la cognizione di tale disciplina, che non può risultare condizionata dalle prospettazioni difensive e dai comportamenti processuali delle parti. Per avere rilevanza, la non contestazione deve, invece, fondamentalmente riguardare i fatti da accertare nel processo e non la determinazione della loro dimensione giuridica.