Il lavoratore sottoposto a procedimento disicplinare ha il diritto di essere sentito dal datore di lavoro per vantare la propria difesa soltanto se ne fa richiesta nel termine di 5 giorni dalla contestazione dell'addebito (Cass. 13/09/2006 n.19553). Infatti spiegano i giudici di legittimità in base all'art. 7 dello Statuto dei lavoratori il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa; i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa. Questa norma però precisa la Suprema Corte non comporta per l'azienda un autonomo dovere di convocazione del dipendente per l'audizione orale, ma solo un obbligo correlato alla manifestazione tempestiva (entro il quinto giorno dalla contestazione) della volontà del lavoratore di essere sentito di persona.