Nel processo del lavoro i documenti probatori devono essere indicati nell'atto introduttivo del giudizio e contestualmente depositati (Cass. 20/02/2007 n.3916). Il mancato rispetto di tale onere comporta la decadenza del diritto a produrre, in un momento successivo, i documenti salvo che la produzione non sia giustificata dal tempo della loro formazione o dall'evolversi della vicenda processuale successivamente al ricorso ed alla memoria di costituzione. La tardività dell'esibizione o del deposito dei documenti ad opera dell'attore o del convenuto, essendo i relativi termini stabiliti nell'esclusivo interesse delle parti, può essere eccepita nell'udienza di discussione, ma non può essere rilevata d'ufficio dal giudice.