Età pensionabile e licenziamento ad nutum
A cura della redazione

La Corte di Cassazione con la sentenza 23603/2025 ha così dato un’interpretazione stesa alle conclusioni cui sono arrivate le Sezioni unite nel 2015 individuando nella semplice accettazione datoriale del proseguimento del rapporto, un comportamento concludente in grado di costituire un accordo tra le parti.Va tenuto presente che la citata sentenza 17589/2015, infatti, ha stabilito che la legge Fornero (art. 24 L. 214/2011) non attribuisce ai lavoratori il diritto potestativo di proseguire nel rapporto di lavoro fino al raggiungimento del settantesimo anno di età (oggi 71° anno di età in virtù della speranza di vita), in quanto la norma non crea alcun automatismo, ma si limita a prefigurare condizioni previdenziali di incentivo alla prosecuzione dello stesso rapporto per un lasso di tempo che può estendersi fino all’età massima prevista.La nuova pronuncia rappresenta perciò un’applicazione del principio generale che individua l’accordo tra le parti un comportamento tacito di acquiescenza.Perciò nel caso di prosecuzione del rapporto, fino al 71° anno di età l’eventuale licenziamento del lavoratore deve essere basato su una giusta causa o un giustificato motivo.Malgrado la conferma della Cassazione, parecchi aspetti sono ancora incerti su questo argomento, come ad es. la posizione del pensionato riassunto, anche dallo stesso datore di lavoro. La norma di legge si riferisce al pensionando cioè a colui che matura il diritto alla pensione di vecchiaia, non a chi è già titolare di pensione, e la legge Fornero del 2011 non prevede questo caso.In quest’ultimo caso ci affidiamo alla giurisprudenza secondo cui (Cassazione con sentenza n.435/2019 - Corte costituzionale sent. 15/1983) i titolari di pensione di vecchiaia sono licenziabili ad nutum con il solo obbligo del preavviso, mentre i titolari di una pensione “anticipata” o di anzianità, basata cioè sulla sola anzianità contributiva che non hanno cioè raggiunto l’età pensionabile, sono soggetti alle tutele della legge 300/1970 e non sono licenziabili ad nutum.
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