Per ottenere il risarcimento del danno derivante da dequalificazione il lavoratore può utilizzare come prova il fatto di essere stato occupato per un lungo periodo a mansioni meno professionali rispetto a quelle per le quali era stato assunto (Cass. 20/10/2006 n.22551). La Suprema Corte ha richiamando la recente pronuncia delle Sezioni Unite n. 6572/2006 secondo cui in tema di demansionamento e di dequalificazione il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico e esistenziale, che asseritamente ne deriva non può prescindere da una specifica allegazione nel ricorso introduttivo del giudizio sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio medesimo; mentre il risarcimento del danno biologico è subordinato alla esistenza di una lesione della integrità psicofisica medicalmente accertabile, il danno esistenziale (da intendere ogni pregiudizio di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile provocato sul fare areddituale del soggetto) va dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall'ordinamento, assumendo peraltro precipuo rilievo la prova per presunzioni.