Il trasferimento di sede del lavoratore è legittimo soltanto se il dipendente è stato preventivamente interpellato in merito all'eventuale esistenza di motivi personali e familiari ostativi al provvedimento (Cass. 2/03/2007 n.4936). Più precisamente spiega la Suprema Corte la clausola del contratto collettivo che richiede di sentire preventivamente il lavoratore prima di disporre il trasferimento fa sorgere il capo al datore di lavoro l'obbligo di collaborazione del dipendente consistente nel consentire di esporre, prima di attuare il trasferimento, le ragioni ostative dello stesso (ove sussistenti). Una contraria interpretazione della clausola contrattuale in base alla quale la norma citata farebbe riferimento unicamente alle situazioni familiari e personali a conoscenza dell'azienda renderebbe l'applicazione della stessa del tutto aleatoria, in quanto affidata alla casuale conoscenza, da parte dell'azienda, di situazioni familiari e personali del lavoratore, ed appare pertanto certamente non conforme al criterio di cui al citato art. 1362 cod. civ..