Il lavoratore in malattia perde il relativo trattamento nel caso in cui si sia assentato durante le ore comprese nelle fasce di controllo per sottoporsi ad una visita specialistica che poteva essere effettuata in un altro orario (Cass. 20/02/2007 n.3921). La Suprema Corte ha ricordato la sua giurisprudenza secondo cui l'assenza alla visita di controllo, per non essere sanzionata dalla perdita del trattamento economico di malattia ai sensi dell'art. 5, comma 14, del D.L. n. 463 del 1983, convertito nella legge n. 638, può essere giustificata oltre che dal caso di forza maggiore, da ogni situazione, la quale, ancorché non insuperabile e nemmeno tale da determinare, ove non osservata, la lesione di beni primari, abbia reso indifferibile altrove la presenza personale dell'assicurato, come la concomitanza di visite mediche, prestazioni sanitarie o accertamenti specialistici, purchè il lavoratore dimostri l'impossibilità di effettuare tali visite in orario diverso da quello corrispondente alle fasce orarie di reperibilità.