L’ENPACL, con una nota del 30 agosto 2019, ha ricordato che la proroga, prevista dal DL 34/2019 (L. 58/2019), al 30 settembre 2019 dei termini per i versamenti delle imposte dirette scadenti tra il 30 giugno e il 30 settembre 2019, in favore dei soggetti che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA), riguarda anche i Consulenti del Lavoro iscritti all’Ente previdenziale.

Al riguardo, si comunica che il Consiglio di Amministrazione dell’Ente, nella riunione del 25.7.2019, ha stabilito che l’invio della dichiarazione obbligatoria del volume d’affari IVA e del reddito professionale prodotti nell’anno 2018, nonché il versamento dei contributi in scadenza il 16.9.2019, possono avvenire, senza l’applicazione di alcuna sanzione e interesse, entro il 30.9.2019.

La procedura telematica di compilazione della dichiarazione sarà messa a disposizione degli iscritti a partire dal 2 settembre p.v.

Si rammenta, inoltre, che in caso di ritardato invio della suddetta dichiarazione sono previste le seguenti sanzioni:

- euro 40, se l’invio avviene entro i 90 giorni dal 30 settembre 2019 (ossia il 30 dicembre 2019, considerato che il 29 dicembre è domenica);

- euro 200, se l’invio avviene dopo il 30 dicembre 2019.