In base all'art. 230 bis c.c., cessata l'impresa familiare, la liquidazione della quota spettante al familiare che ha apportato lavoro subordinato deve avere per oggetto gli utili, i beni acquistati e gli incrementi d'azienda, senza riguardo all'ammontare delle retribuzioni per lavoro subordinato in analoga attività, mentre il criterio di ripartizione è dato dalla qualità e quantità del lavoro prestato, con eventuale riguardo in funzione indiziaria alle percentuali indicate nella scrittura di costituzione dell'impresa (Cass. 29/07/2008 n.20574).