La nuova disciplina delle ferie introdotta dal DLgs 66/2003 trova applicazione anche nei confronti dei periodi feriali non ancora maturati al 29 aprile 2003 (data di entrata in vigore del Decreto legislativo) in base al principio di non retroattività della legge (Mess. INPS 27/06/2003 n.79). L'Istituto previdenziale comunica inoltre che la modifica normativa disposta dal DLgs 66/2003 non comporta la necessità di rivedere le istruzioni INPS relative alle modalità di adempimento degli obblighi previdenziali in materia di compenso per ferie non godute, che rimangono applicabili per le fattispecie (ormai quantitativamente circoscritte) in cui sia possibile il ricorso all'erogazione dell'indennità sostitutiva. Ne consegue che rimangono integralmente confermate le istruzioni date con circolari n°186 del 1999 e n°15 del 2002. Ciò sia con riferimento ai periodi di ferie maturati prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 66/2003 (e precisamente prima del 29 aprile 2003) sia con riferimento ai periodi di ferie maturati dopo l'entrata in vigore dello stesso provvedimento.