La Corte d’Appello de L’Aquila, con la sentenza n. 752 del 25 giugno 2015, ha fornito chiarimenti in merito alla determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi da versare alla gestione previdenziale artigiani e commercianti, per coloro che sono soci sia di società di capitali che di persone.
La pronuncia ha disatteso l’interpretazione dell’Inps, secondo la quale i contributi previdenziali dovuti dai soggetti aventi tutti i requisiti ex lege per essere iscritti alla Gestione previdenziale dei lavoratori autonomi debbono essere calcolati non solamente sul reddito prodotto dall'attività commerciale o artigiana che ha dato luogo all'iscrizione, ma anche su tutti gli altri eventuali redditi di impresa conseguiti dal contribuente nel periodo fiscale di riferimento, senza distinzione tra redditi di impresa (cioè derivanti da partecipazione a società di persone di natura commerciale) e redditi di capitale (cioè derivanti da partecipazioni a società di capitali con personalità giuridica).
Secondo la Corte, pur se l'art. 3-bis d.l. 384/1992 fa riferimento alla "totalità dei redditi di impresa denunciati ai fini Irpef” occorre, tuttavia, tenere conto che il rapporto previdenziale non può prescindere, per definizione, dalla sussistenza di un'attività, di lavoro dipendente o autonomo, che giustifichi la tutela corrispondente, atteso che, diversamente ragionando, ogni conferimento di capitali in società esercente attività di impresa dovrebbe comportare l'inserimento del reddito corrispondente nell'imponibile contributivo. Ne deriva che il concetto di "totalità dei redditi di impresa denunciati ai fini Irpef” deve essere riferito esclusivamente all'impresa commerciale o artigiana in relazione alla quale l'assicurato è iscritto alla corrispondente gestione, non essendo necessariamente soggette a contribuzione ai fini previdenziali eventuali altre fonti di reddito da partecipazione.