CIG in deroga: domande di anticipazione e rischio indebiti
A cura della redazione
L'INPS, con il messaggio n. 26622 del 19 novembre 2009, ha precisato che le domande di anticipazione dei trattamenti di CIG in deroga devono essere presentate contestualmente all'Istituto e alla Regione di competenza.
Come stabilito dall'art. 3 delle convenzioni sottoscritte tra INPS e Regioni, infatti, l'Istituto effettua l'anticipazione dei trattamenti di CIG in deroga per un periodo di 4 mesi, dall'inizio della sospensione/riduzione dell'attività lavorativa imputando, provvisoriamente, l'intero trattamento ed i contributi figurativi sul fondo nazionale. Decorsi 4 mesi, senza che sia pervenuta l'autorizzazione da parte della Regione, o in caso di rigetto, l'INPS, dandone comunicazione alla Regione, procede nei confronti dell'azienda delle somme anticipate.
A tal proposito, l'Istituto ricorda che possono essere pagate le anticipazioni richieste solo quando l'azienda dimostri di avere presentato, contestualmente, la domanda alla Regione di competenza per ottenere l'autorizzazione alla CIG in deroga. Requisito, questo, che risulta, spesso, ignorato, con la conseguenza che la Regione non riconoscerà mai la spesa all'INPS che, pertanto, non potrà nemmeno rivalersi sull'azienda.
Pertanto le domande di anticipazioni pagate e non, che non siano state contestualmente inoltrate alle Regioni per le relative autorizzazioni, devono essere immediatamente trasmesse alle Regioni stesse, e da tale termine decorreranno i 4 mesi di attesa dell'autorizzazione regionale.
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