Il Ministero del Lavoro, con la nota prot. n. 1879 del 21 gennaio 2010, ha precisato che l'impresa che abbia già fruito per 36 mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale può stipulare contratti di solidarietà.
In particolare, il dettato normativo dell'art. 1, comma 9, della L. n. 223/1991 prevede che se un'impresa ha già fruito dei 36 mesi di integrazione salariale a qualunque titolo corrisposta nel quinquennio fa ricorso alla stipula di un contratto di solidarietà, ai sensi dell'art. 1 del D.L. n. 726/1984, convertito con modificazioni dalla L. n. 863/1984, come strumento alternativo alla procedura di mobilità, il predetto tetto massimo dei 36 mesi può essere superato.