Cigs: indicazione dei criteri di scelta
A cura della redazione

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 13240 del 9 giugno 2009, ha stabilito che nella scelta dei lavoratori da collocare in cigs, la violazione dell'art. 1, comma 7, della Legge n. 223/1991 in tema di comunicazione dei predetti criteri, non può essere sanata dalla ritenuta effettività del confronto con le organizzazioni sindacali sullo specifico tema. Secondo la Corte, infatti, la normativa in tema di comunicazione posta dal settimo comma dell'art. 1 della Legge n. 223/1991, è finalizzata ad assolvere ad una duplice funzione, essendo diretta, per un verso, a porre le organizzazioni sindacali in grado di concordare la scelta dei lavoratori da sospendere e, per altro verso, ad assicurare "la tutela degli interessi dei lavoratori in relazione alla crisi d'impresa".
Deve, pertanto, ritenersi che una violazione delle regole del procedimento incida direttamente sulla legittimità del provvedimento amministrativo di autorizzazione dell'intervento straordinario di integrazione salariale che non può essere assentito in una situazione in cui né il criterio della rotazione, né altro criterio sia indicato per l'individuazione dei lavoratori da sospendere.
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