Codice della strada: cambiano le modalità di verifica dello stato di alterazione
A cura della redazione

La contestata norma che prevedeva la sospensione della patente in caso di positività, anche dopo giorni dall’assunzione di sostanze stupefacenti, è stata rivista con la circolare dei ministeri dell’Interno e della Salute, pubblicata l’11 aprile 2025 e rivolta alle prefetture e alle forze dell’ordine.
Cosa tratta
Il 14 dicembre 2024 è entrato in vigore il nuovo codice della strada, annunciato come un provvedimento che prevedeva tolleranza zero per la guida in stato di ebrezza e dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti.
Fra le nuove disposizioni, la più controversa riguardava l’eliminazione della verifica dello stato di alterazione psicofisica per poter essere incriminati per guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti. Di fatto, quindi, risultava sufficiente un test salivare positivo per poter incorrere in sanzioni e sospensione della patente.
La norma era stata contestata, in quando il test poteva risultare positivo anche a giorni dall’assunzione di sostanze, quando ormai gli effetti sulle capacità di guida erano vanificati.
La circolare dell’11 aprile 2025 fa adesso un passo indietro, reintroducendo la necessità di accertare che gli effetti di alterazione delle sostanze stupefacenti persistano durante la fase di guida:
“il nuovo articolo 187 cds prevede, quale presupposto per la punibilità della condotta, una correlazione temporale tra l’assunzione e la guida, che si concretizza in una perdurante influenza della sostanza stupefacente o psicotropa in grado di esercitare effetti negativi sull’abilità alla guida.”
La circolare fornisce indicazioni per le forze dell’ordine competenti sulle modalità di esecuzione degli accertamenti:
- deve essere prima eseguito un test di screening tossicologico (I livello), tale da ricercare solo sostanze stupefacenti che possano interferire con la vigilanza alla guida di autoveicoli;
- se il test di I livello risulta positivo, si procede con il II livello, ovvero un doppio prelievo salivare, che dovrà essere correttamente conservato e analizzato in un laboratorio di tossicologia forense.
Solo in caso di positività al test di II livello, il conducente può essere incriminato: rispetto al passato, non è necessario il parere di un medico per accertare lo stato di alterazione.
Sono escluse le persone che possono provare di avere subito terapie ospedaliere o di essere sotto prescrizione medica di farmaci, la cui assunzione può determinare la positività dei test come si trattasse di sostanze stupefacenti. In questo modo, potranno continuare a guidare anche i pazienti che seguono terapie a base di oppioidi e psicofarmaci, senza rischio di incorrere in sanzioni e pene.
La circolare indica poi le modalità di esecuzione degli esami qualora non sia possibile effettuare direttamente un prelievo dal cavo orale: in questo caso gli organi di polizia richiedono gli accertamenti al personale sanitario. Il documento sottolinea che l’esame delle urine non è sufficiente ad indicare un’intossicazione in atto, per cui, in alternativa al campione salivare, il prelievo ematico è l’unico che può comprovare la sussistenza di effetti sulla capacità di guida.
Quando entra in vigore
Quanto indicato nella circolare è da subito operativo. Il codice della strada è entrato in vigore il 14 dicembre 2024.
Indicazioni operative
Di fatto la circolare dei ministeri dell’Interno e della Salute modificano nuovamente questa parte del codice della strada, eliminandone la parte più controversa.
Le sanzioni economiche e le pene di sospensione saranno quindi applicabili solo a chi ha assunto sostanze stupefacenti poco prima di essersi messo alla guida, con il rischio di avere alternate le capacità necessarie a condurre in sicurezza.
Chi fa uso di farmaci con attivi che possono portare a test positivi dovrà essere in grado di dimostrare di essere sotto prescrizione medica, anche quando si trova alla guida di mezzi per lavoro.
All’interno delle organizzazioni, nel caso ci siano lavoratori che devono mettersi alla guida di mezzi durante l’orario di lavoro, è importante ribadire nelle disposizioni interne l’obbligo di non assumere sostanze stupefacenti e alcol oltre le quantità consentite poco prima di mettersi alla guida, come estendendolo almeno anche a tutte le attività che portano rischi rilevanti per se stessi e per le altre persone presenti sul luogo di lavoro.
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