L’Agenzia delle entrate, con la risposta all’interpello n. 519 del 12/12/2019, ha ribadito che in caso di cofanetti regalo in cui sono noti, già al momento della loro emissione, il luogo dell’operazione, la natura, la qualità e la quantità del bene che rappresentano, l’IVA va versata al momento della loro consegna al destinatario.

Infatti la consegna fisica dei beni e la concreta prestazione dei servizi dietro presentazione di un buono monouso accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo dal prestatore non sono considerate operazioni indipendenti, pertanto la tassazione sorge al momento del trasferimento.

Invece, i voucher monouso che offrono la possibilità al possessore di scegliere, nell’ambito di un paniere, uno o più servizi, faranno sorgere l’assoggettamento all’IVA quando i beni ed i servizi cui il buono si riferisce sono ceduti o prestati.

Il caso preso in esame dall’Agenzia delle entrate però si riferisce ai buoni corrispettivo assegnati da un’azienda ai propri clienti a titolo promozionale, sia in forma fisica che elettronica, e non ai documenti di legittimazione regolamentati dall’art. 51, c.3-bis del TUIR che riguarda i voucher riconosciuti ai dipendenti in un piano di welfare aziendale.

Sulla questione l'Agenzia non specifica nulla. Pertanto se si dovesse applicare la stessa regolamentazione ai voucher welfare allora si averebbero momenti impositivi IVA differenti a seconda che si tratti di voucher monouso o multiuso. Invece se si dovesse ritenere la disciplina di questi ultimi come speciale e diversa rispetto a quella dei buoni corrispettivo, allora il trattamento IVAdei voucher welfare coinciderebbe con quello riservato ai buoni corrispettivo.