L'INPS, con la circolare 1/06/2005 n.71, ha riepilogato le disposizioni normative che disciplinano l'istituto della certificazione dei contratti di lavoro introdotto dalla Riforma Biagi e ha fornito alcune precisazioni in merito al proprio ruolo.
In particolare la circolare sottolinea che l'INPS non è più un soggetto terzo, ma ha assunto il ruolo di membro effettivo e di diritto delle commissioni.
Il ruolo svolto dal rappresentante dell'INPS, così come per gli altri membri delle commissioni non è soltanto quello di mera verifica, ma di promozione e prevenzione delle irregolarità.
Poichè l'attività di certificazione è in via sperimentale e ha la durata di 18 mesi, al fine di tener monitorizzato l'andamento non solo dal punto di vista quantitiativo (ossia dei documenti sottoposti a certificazione) ma anche qualitativo (tipologia delle irregolarità riscontrate) è previsto che le DPL inviino entro il giorno 10 di ogni mese alla Direzione centrale vigilanza sulle entrate e economia sommersa e alla Direzione centrale entrate contributive una sceda di rilevazione.
Infine nel caso in cui in sede di ispezione venga riscontrata una discordanza tra il contratto certificato e l'attività concretamente svolta dal lavoragtore, il funzionario di vigilanza procederà alla notifica di un distinto verbale ispettivo contenente unicamente gli elementi a sostegno delle ragioni dell'INPS e la quantificaizone delle somme ritenute dovute.
Successivamente verrà esperito il tentativo di conciliazione a seguito del quale si procederà alla ridefinizione o all'annullamento dell'addebito oppure alla trasmissione degli atti all'Avvocatura di Sede per attivare il giudizio dinnanzi al Giudice del lavoro.