Compenso per mancato riposo a chi lavora sette giorni consecutivi
A cura della redazione

Il lavoro prestato oltre il settimo giorno determina non solo, a causa della prestazione lavorativa nel giorno di domenica, la limitazione di specifiche esigenze familiari, personali e culturali alle quali il riposo domenicale è finalizzato, bensì una distinta ulteriore "sofferenza": la privazione della pausa destinata al recupero delle energie psico-fisiche (Cass. 04/02/2008 n.2610).
L'esigenza ha giuridico riconoscimento nell'art. 36 Cost., nonché in disposizioni di legge ed in norme collettive.
Secondo i giudici di legittimità, nell'ipotesi di protrazione del lavoro oltre il sesto giorno, l'indicata "sofferenza" del lavoratore esige tuttavia un compenso normativamente giustificato dallo stesso art. 36 Cost.: la qualità del lavoro è funzione non solo del livello della prestazione, bensì dell'oggettivo onere che, anche per il suo valore marginale, la prestazione esige. Avendo legittima causa nello stesso rapporto di lavoro e specificamente nella particolare onerosità della prestazione, il compenso ha natura di retribuzione. Ove la norma collettiva non lo preveda, questo specifico compenso deve essere determinato dal giudice, attraverso un'integrazione della norma, sulla base d'una motivata valutazione che tenga conto dell'onerosità della prestazione lavorativa, e di eventuali forme di compensazione normativamente previste per istituti affini, quale il compenso del lavoro domenicale, od altro.
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