Con i requisiti per la conversione, il permesso di soggiorno non può essere revocato
A cura della redazione

Il TAR della Lombardia, con l’Ordinanza 23/06/2010 n.1763, ha deciso che se sono soddisfatti tutti i requisiti di legge il cittadino straniero ha diritto alla conversione del permesso di soggiorno per motivi familiari in permesso per lavoro subordinato anche se nel frattempo sono venute meno le condizioni che hanno legittimato il rilascio del primo titolo di soggiorno.
Infatti nel caso esaminato dai giudici amministrativi il soggetto extracomunitario non ha più diritto a mantenere il permesso di soggiorno per motivi familiari essendo venuta meno la convivenza con un parente entro il secondo grado che aveva legittimato il suo rilascio, ma può ottenere la conversione in permesso per motivi di lavoro, dato che il primo permesso all’atto della richiesta era ancora in corso di validità e lo straniero ha in essere un regolare rapporto di lavoro subordinato.
In sostanza la revoca del permesso poteva ritenersi legittima soltanto se, pur in presenza di una richiesta di conversione per motivi di lavoro, lo straniero aveva tenuto comportamenti tali da indurre a ritenerlo una persona socialmente pericolosa.
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