La Corte di Cassazione, con la sentenza 21/12/2010 n.25859, ha deciso che fornire prestazioni domestiche in cambio di vitto, alloggio e di un modesto compenso, configurano sempre l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato.
Resta in ogni caso salva la possibilità di dimostrare da parte del datore di lavoro che il rapporto è c.d. alla pari così come previsto dalla L. 304/1973, sempre che sussistano tutti i requisiti di legge.
I giudici di legittimità hanno anche evidenziato che se la fornitura di vitto, alloggio e compenso era motivata da ragioni di ospitalità in chiave umanitaria a favore della lavoratrice straniera, spettava al datore di lavoro darne prova in giudizio.