Il Ministero dell'interno, con la circolare 07/10/2009 n. 13074, ha precisato che il coniuge straniero o apolide di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana purchè il rapporto coniugale risulti non meramente strumentale, ma effettivo e duraturo.
L'intervento ministeriale fa seguito alle circolari del 6 agosto e del 3 settembre u.s. in materia di cittadinanza dopo le modifiche apportate dalla L. 94/2009 all'art. 5 L. 91/1992.
In particolare, spiega il Ministero, la nuova disposizione normativa prevede che lo straniero possa acquistare la cittadinanza jure matrimonii in due casi:
- Quando dopo il matrimonio risieda legalmente da almeno 2 anni in Italia
Oppure
- Dopo 3 anni dalla data del matrimonio, se residente all'estero.
Nel primo caso la circolare 13074/2009 sottolinea che la cittadinanza viene concessa purchè risulti l'esistenza di un rapporto coniugale non meramente strumentale, ma effettivo e duraturo, in costanza del quale è maturato il predetto periodo di 2 anni di residenza legale in Italia, che dimostra che lo straniero si è inserito nel tessuto sociale e civile nazionale. In tale circostanza può richiedere la cittadinanza non solo il coniuge dello straniero naturalizzato prima della data del matrimonio, ma anche il coniuge di chi ha acquistato la cittadinanza dopo tale data, sempre che al momento della domanda abbia maturato i requisiti previsti dalla norma.
Nel secondo caso, se il coniuge per 3 anni ha avuto la residenza all'estero, l'istanza potrà essere presentata presso la Prefettura competente in base alla nuova residenza  in Italia senza attendere il maturare del termine di 2 anni di residenza legale nel territorio italiano, purchè al momento della presentazione della domanda, lo stesso sia in regola con le norme sul soggiorno e sia iscritto nei registri anagrafici della popolazione residente.
Poiché il nuovo testo dell'art. 5 della L. 91/1992 richiede anche che alla data di adozione del provvedimento di conferimento della cittadinanza non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi, il Ministero dell'interno precisa che l'interessato, in sede di convocazione per la notifica del decreto di conferimento, dovrà produrre l'atto integrale di matrimonio e il certificato di esistenza in vita del coniuge italiano (il decesso del coniuge infatti a norma dell'art. 149 c.c. determina lo scioglimento del matrimonio).