La condanna per sfruttamento della prostituzione e commercio di materiale pornografico legittima il recesso del datore di lavoro in quanto comportamenti atti ad incidere sul rapporto di fiducia (Cass. n. 13753 del 12/06/2007).
Infatti spiegano i giudici di legittimità la fiducia è il convincimento, basato sul comportamento pregresso di un soggetto, che esso in futuro osserverà gli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro ed in particolare quello di fedeltà. La prostituzione, il commercio di materiale pornografico e la deviazione sessuale è un fatto noto che sono ambienti attigui alla criminalità e alla malavita, con la conseguenza che sorge il rischio che il dipendente sia indotto da essi a comportamenti infedeli rali da escludere la necessaria fiducia, che ha carattere di particolare rilevanza nel rapporto di lavoro.