Condotta imprudente ma non abnorme: la Cassazione annulla l’assoluzione del preposto
A cura della redazione
La Cassazione penale (sent. n. 1909/2026) chiarisce nuovamente il confine tra condotta imprudente del lavoratore e comportamento abnorme, per cui la responsabilità può ricadere sulle figure preposte alla sicurezza o solo sul lavoratore.
Il fatto
L’infortunio ha coinvolto una lavoratrice con mansioni di carrellista, che il giorno dell’incidente aveva notato il blocco di un nastro trasportatore utilizzato nella lavorazione delle cipolle. Nel tentativo di rimuovere un accumulo di foglie, aveva utilizzato un legnetto per liberare il rullo del nastro, che era però privo del carter di protezione poiché in manutenzione. Nel momento in cui il nastro era ripartito, la lavoratrice veniva trascinata nella zona di contatto tra rullo e nastro, riportando gravi lesioni alle mani.
Il preposto, imputato per lesioni colpose aggravate, era accusato:
- di non aver segnalato la mancanza della protezione;
- di non aver impedito il funzionamento dell’impianto.
Il Tribunale di Bologna aveva assolto l’imputato ritenendo “abnorme” il comportamento della lavoratrice, che avrebbe agito in modo totalmente distante e imprevedibile rispetto alle procedure operative.
Il giudizio della Cassazione
La Cassazione ha ritenuto di dover annullare il precedente giudizio, in quanto qualificare come abnorme la condotta della lavoratrice solo perché imprudente o non autorizzata è contrario alla consolidata giurisprudenza.
Secondo la Corte:
- È abnorme solo il comportamento totalmente eccentrico rispetto alle mansioni, tale da comportare un rischio estraneo alla sfera governata dal datore di lavoro o dal preposto.
- L’imprudenza del lavoratore non è sufficiente ad assolvere le figure preposte dalle loro responsabilità, se l’evento si colloca nell’area di rischio tipica della lavorazione.
- La normativa antinfortunistica tutela il lavoratore anche contro le proprie imprudenze, salvo che il datore abbia adottato tutte le misure necessarie a neutralizzare tale rischio.
- Nel caso in esame, la lavoratrice stava comunque intervenendo su un macchinario della linea produttiva nell’ambito delle sue attività: la condotta può essere imprudente, ma non intrinsecamente estranea alle mansioni.
Conclusioni
La Cassazione ha nuovamente ribadito come i comportamenti imprudenti dei lavoratori non sollevino preposto e datore di lavoro dalle loro responsabilità di vigilanza. La sentenza ribadisce il ruolo che deve svolgere il preposto nell’assicurare che i lavoratori operino in sicurezza, seguendo le disposizioni aziendali.
Impatti e indicazioni operative
- Garantire l’integrità delle protezioni prima della rimessa in funzione degli impianti. Senza protezioni, attivare procedura LOTO.
- Nell’analisi dei rischi, prevedere anche i comportamenti imprudenti dei lavoratori. Il fatto che un lavoratore esegua un’operazione impropria non esclude automaticamente la responsabilità del datore di lavoro e di chi deve vigilare.
- Prevedere procedure per gestire le condizioni anomale sui macchinari. Nel sistema di gestione è necessario indicare cosa fare in caso di malfunzionamenti e inceppamenti. Quando è possibile farlo in sicurezza, si possono indicare istruzioni per ripristinare il macchinario, altrimenti è necessario che il lavoratore si fermi e segnali l’anomalia.
- Formare i lavoratori su procedure e istruzioni interne per la gestione delle anomalie.
- Assicurare che il preposto sia formato e conosca le sue responsabilità, fra cui segnalare al datore di lavoro problematiche di sicurezza sulle macchine e vigilare affinché i lavoratori seguano le disposizioni di sicurezza.
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