Contrattazione II livello: diminuisce per il 2009 la misura dello sgravio contributivo
A cura della redazione

È stato pubblicato sulla G.U. n. 58 dell'11 marzo 2010 il decreto 17/12/2009 con il quale il Ministero del lavoro da attuazione agli artt. 67 e 68 della L. 247/2007 relativi agli sgravi contributivi sulle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali, territoriali ovvero di secondo livello.
La novità di maggiore rilievo è la diminuzione dall'attuale 3% al 2,25% della percentuale che deve essere applicata sulla retribuzione erogata nel 2009 al dipendete comprensiva dei premi di risultato previsti dalla contrattazione collettiva, che determina l'importo su cui poi l'azienda deve calcolare l'ammontare dello sgravio pari al 25%.
Per poter fruire dell'agevolazione i contratti collettivi aziendali, territoriali o di secondo livello devono essere sottoscritti dai datori di lavoro e devono essere depositati presso la DPL entro il 30 aprile p.v. a meno che non lo siano già.
Inoltre è richiesto che detti contratti prevedano erogazioni incerte nella corresponsione o nell'ammontare, oppure correlate a parametri atti a misurare gli aumenti di produttività, qualità e altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati.
Il datore di lavoro è escluso da beneficio se risulta che ai dipendenti sono stati riconosciuti trattamenti economici e normativi non conformi alla legge.
Se un datore di lavoro ha usufruito indebitamente dello sgravio è tenuto a restituire i contributi dovuti oltre alle sanzioni civili previste in materia.
In caso di agenzie di somministrazione la percentuale del 2,25% deve essere calcolata sulle erogazioni previste dalla contrattazione di secondo livello dell'impresa utilizzatrice.
Le aziende che intendono beneficiare dello sgravio devono inoltrare dall'11 marzo 2010 esclusivamente per via telematica apposita domanda all'INPS secondo le modalità operative che l'Istituto previdenziale detterà con una propria circolare.
L'ammissione allo sgravio avverrà a decorrere dal 60° giorno successivo a quello fissato dall'INPS quale termine ultimo per la trasmissione delle istanze.
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