Contrattazione secondo livello: in G.U. il decreto per fruire dello sgravio contributivo 2015
A cura della redazione

Sulla G.U. n. 123/2015 è stato pubblicato il Decreto del Ministero del lavoro 8/04/2015 che determina per il 2015 nell’1,60% della retribuzione percepita lo scorso anno, la misura dello sgravio contributivo applicabile alla quota costituita dalle erogazioni correlate agli incrementi di produttività previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, ai sensi della L. 247/2007.
Le risorse assegnate a tale fine ammontano a 391 milioni di euro da ripartire nella misura del 62,5% per la contrattazione aziendale e nella misura del 37,5% per la contrattazione territoriale.
Così come previsto dal DL 102/2013 anche per il 2015 lo sgravio contributivo sulla contrattazione di secondo livello si applica con riferimento alle quote di retribuzione corrisposte nell’anno precedente (ossia nel 2014).
Ai fini della fruizione dello sgravio contributivo è necessario che i contratti collettivi di secondo livello:
a) siano sottoscritti dai datori di lavoro e depositati, qualora il deposito non sia già avvenuto, a cura dei medesimi datori di lavoro o dalle associazioni a cui aderiscono, presso la Direzione provinciale del lavoro entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) prevedano erogazioni correlate ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa, oltre che collegate ai risultati riferiti all’andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.
I datori di lavoro che hanno indebitamente beneficiato dello sgravio contributivo sono tenuti al versamento dei contributi dovuti nonché' al pagamento delle sanzioni civili previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia. Resta salva l'eventuale responsabilità penale ove il fatto costituisca reato.
Rimangono escluse dall'applicazione dello sgravio le pubbliche amministrazioni.
Per le imprese di somministrazione di lavoro si fa riferimento, ai fini dello sgravio alla contrattazione di secondo livello sottoscritta dall’impresa utilizzatrice o dalle organizzazioni cui essa aderisce.
Per fruire del beneficio contributivo le aziende interessate sono tenute ad inoltrare apposita domanda a decorrere dal 29 maggio u.s. esclusivamente per via telematica all’INPS anche se i lavoratori sono iscritti ad altri enti previdenziali.
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