Contratti a termine, la Consulta salva il Collegato Lavoro
A cura della redazione

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 303 del 9 novembre 2011, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 32, commi da 5 a 7, della Legge n. 183/2010 (Collegato Lavoro 2010), relativi al contratto di lavoro a tempo determinato.
I commi in questione, relativi al contratto di lavoro a tempo determinato, prevedono rispettivamente:
- che nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, il giudice condanna il datore di lavoro a risarcire il lavoratore in ragione di un’indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto (comma 5);
- che, in presenza di contratti collettivi di qualsiasi livello, purché stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, i quali contemplino l’assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati con contratto a termine nell’ambito di specifiche graduatorie, il limite massimo della suddetta indennità è ridotto alla metà (comma 6);
- che tali previsioni trovano applicazione per tutti i giudizi, ivi compresi quelli pendenti alla data di entrata in vigore della predetta legge (comma 7).
La Consulta ha ritenuto non solo legittimità delle suddette norme ma, anche, che sussistano ragioni di utilità generale per giustificare un intervento del legislatore con efficacia retroattiva.
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