Contratti di solidarietà e riduzioni contributive. Istruzioni operative
A cura della redazione

L'INPS, con circolare n. 48 del 31 marzo del 2009, è ritornata sul tema della riduzioni contributive previste dal D.L. 510/96, convertito da L. 608/96, per i contratti di solidarietà stipulati dopo il 14.06.1995.
Destinatari delle riduzioni di cui sopra sono, dunque, le imprese che hanno stipulato contratti di solidarietà dopo il 14 giugno del 1995, con intervento della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (in caso di cessazione di azienda, la riduzione contributiva può essere riconosciuta anche all'impresa subentrante a seguito di operazioni societarie). La riduzione è prevista per la durata del contratto, con il limite massimo di 24 mesi, e compete per ogni lavoratore interessato dall'abbattimento dell'orario di lavoro in misura superiore al 20% con erogazione dell'integrazione salariale straordinaria. In tale ipotesi, per ogni mese, il datore di lavoro ha diritto alla riduzione del 25% sulla parte dei contributi a suo carico per ogni lavoratore (35% per ogni lavoratore in caso di riduzione dell'orario di lavoro in misura superiore al 30%). Per le imprese che operano nelle regioni facenti parte dell'obiettivo 1 ai sensi del Regolamento n. 1260/99, le riduzioni contributive sono elevate rispettivamente al 30% e al 40%.
Da ultimo, l'INPS ha fornito le istruzioni operative (punti 3 e 3.1 della circolare allegata) relative agli adempienti necessari al conseguimento delle riduzioni contributive.
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