Contratti di solidarietà: il contributo integrativo si calcola senza il rateo del TFR
A cura della redazione
Il Ministero del lavoro, con la nota 03/11/2009 n.16582, è ritornato sui propri passi (sostituendo le precedenti precisazioni fornite con la nota 30/07/2009 ) e ha chiarito che la base retributiva utile ai fini del calcolo del contributo integrativo, in caso di ricorso ai contratti di solidarietà ex art.5, c.5, L. 236/1993 da parte delle imprese escluse dalla CIGS, comprende unicamente le voci connotate dal requisito dell'immediatezza della fruizione da parte del lavoratore, restando quindi escluso il rateo di TFR.
Più precisamente, secondo il Ministero del lavoro, la non inclusione di quest'ultima voce retributiva, anche se caratterizzata dalla stabilità nell'erogazione e non maturata a titolo occasionale, ha carattere di elemento differito.
In sostanza secondo la nota 16582/2009 il contributo integrativo rappresenta un ristoro diretto ed immediato da erogare al lavoratore in conseguenza della perdita di parte del salario e per tale motivo non può essere calcolato su elementi, come il TFR, che invece non hanno il carattere dell'immediatezza.
La precisazione nasce dal fatto che la retribuzione utile sulla base della quale deve essere effettuato il calcolo per l'erogazione del contributo di solidarietà è costituita dal quantum che il lavoratore avrebbe percepito di fatto durante il periodo nel quale l'azienda ha disposto la riduzione di orario di lavoro. In sostanza il contributi integrativo rappresenta un ristoro diretto ed immediato da erogare al lavoratore in conseguenza della perdita del salario.
Sempre il Ministero del lavoro sottolinea che non deve inoltre essere dimenticato che il contratto di solidarietà ex art.5, c.5, della L. 263/1993 non ha natura retributiva (come invece il trattamento di cassa integrazione salariale) ai fini degli istituti contrattuali e di legge, ivi compresi gli obblighi contributivi previdenziali e assistenziali.
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