Il Ministero del Lavoro, in risposta ad un quesito avanzato dalla Redazione di LF, ha, recentemente, affermato che è legittima la stipula di un contratto a termine ai sensi del D.Lgs. 368/2001, con lo stesso lavoratore di un precedente contratto a termine ex art. 8, c. 2, della L. 223/1991, senza il rispetto degli intervalli di tempo previsti ex lege.
In particolare, è stato, innanzi tutto, chiarito che, ai sensi della normativa vigente (art. 8, c. 2, L. 223/91; circ. Inps 15.6.1999, n. 134; circ. Min.Lav. 1.8.2002, n. 42), i lavoratori in mobilità possono essere assunti con contratto a termine di durata massima non superiore a 12 mesi. In tal caso il datore di lavoro beneficia per la durata del contratto della riduzione delle aliquote contributive a suo carico nella misura prevista per gli apprendisti dipendenti da aziende che occupano più di 9 dipendenti.
In riferimento all’applicabilità delle disposizioni di cui all’art. 5 del D.Lgs. 368/2001 (relative agli intervalli di tempo da rispettare in caso di reiterazione di contratti a termine) anche ai contratti a termine stipulati con lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, il Ministero ha, quindi, precisato che, in base al dettato dell’art. 10, comma 6, del D.Lgs. 368/2001, sembra che vadano esclusi, dal campo di applicazione dello stesso decreto, i contratti a termine stipulati ai sensi dell’art. 8, comma 2 della legge n. 223/1991 (lavoratori in mobilità) e, dunque, non troverebbe applicazione la disciplina relativa alle pause obbligatorie fra un contratto e l’altro.
Ne deriva, in conclusione, che il datore di lavoro può, legittimamente, stipulare un contratto a termine ai sensi del D.lgs n. 368/2001 con lo stesso lavoratore di un precedente contratto a termine ex art. 8 co. 2 L. 223/1991, senza soluzione di continuità, ossia senza il rispetto degli eventuali termini di interruzione tra un contratto e l’altro.