L’Inps, con la circolare n. 75 dell’8 maggio 2013, ha reso noto che, in data 27.3.2013, è stata sottoscritta la convenzione con la Confederazione Italiana Lavoratori (CONF.I.L.) per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni di disoccupazione agricola.
La delega prevista dall’art. 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 852, contenuta nel modulo della domanda di prestazione, deve essere sottoscritta dall’interessato e produce i suoi effetti in occasione del pagamento della prestazione richiesta; inoltre deve recare il timbro dell'Associazione sindacale stipulante e la firma del rappresentante.
La delega si intende concessa per l’anno cui si riferisce la prestazione richiesta.
In caso di revoca o annullamento della prestazione, l'Organizzazione sindacale è tenuta a restituire al lavoratore interessato le somme già ricevute a titolo di contributo sindacale e trattenute sulla prestazione medesima.