L’Inps, con la circolare n. 54 del 10 aprile 2013, ha comunicato che è stata siglata la convenzione con CONF.A.L.P.  (Confederazione delle Associazioni di Lavoratori e Pensionati) ai sensi dell’art. 18 della legge 23 luglio 1991 n. 223, per la riscossione dei contributi associativi dovuti dai propri iscritti sulle prestazioni temporanee.
I soggetti beneficiari dei trattamenti previdenziali di mobilità, trattamenti di disoccupazione ordinari, di disoccupazione ASpI, Mini ASpI e Mini ASpI 2012, di disoccupazione speciale e trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale e dei sussidi per lavori socialmente utili, possono versare i contributi associativi a favore della CONF.A.L.P. – Confederazione delle Associazioni di Lavoratori e Pensionati mediante trattenuta sulle prestazioni predette.
Le trattenute si effettuano previo rilascio della delega, il cui testo è compreso nel modello INPS relativo alla richiesta della prestazione, sottoscritta dal lavoratore che deve recare anche il timbro dell’Organizzazione e la firma del legale rappresentante.
Il codice identificativo della CONF.A.L.P.- Confederazione delle Associazioni di Lavoratori e Pensionati è “4601”.