Il Ministero del lavoro, con il decreto 1/04/2004 (G.U. n. 95 del 23/04/2004) ha stabilito che il trattamento pensionistico che supera per venticinque volte quello minimo ex art. 38 L. 448/2001 erogato dagli enti gestori forme di previdenza obbligatorie è assoggettato alla trattenuta di un contributo di solidarietà nella misura del 3% per il triennio 2004-2006. Tale trattenuta è applicata in via preventiva e salvo conguaglio a conclusione dell'anno di riferimento all'atto della corresponsione di ciascun rateo mensile. In ogni caso il trattamento pensionistico complessivo da riconoscere al titolare al netto del contributo di solidarietà non potrà mai essere inferiore al trattamento minimo previsto dalla legge 448/2001.