L’INPS, con la circolare 31/08/2017 n.128, ha ricordato che il 20 luglio u.s. con la Federazione Artigiani Commercianti e PMI (Ar.Co.) è stata stipulata una convenzione approvata con determinazione presidenziale n. 180 del 22 dicembre 2015, per la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti, ai sensi di quanto stabilito dalla legge 4 giugno 1973, n.311.

I contributi dovuti potranno essere consultati dal contribuente nel Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti alla sezione Posizione Assicurativa – Dati del modello F24 e alla sezione Comunicazione bidirezionale – Modelli F24.

Il fatto che la riscossione dei contributi predetti avvenga congiuntamente a quella dei contributi obbligatori non altera la natura volontaria del contributo associativo.

Ne consegue che l’INPS non potrà esercitare l’esazione coattiva del contributo associativo.

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2020.