Il Covip, con la delibera 21/03/2007 ha fornito alcuni chiarimenti operativi in merito al conferimento del TFR alla previdenza complementare. Le precisazioni possono essere così sintetizzate: - i lavoratori che avevano già espresso la propria volontà in merito al conferimento del TFR relativamenta a precedenti rapporti di lavoro in occasione di un nuovo rapporto di lavoro dovrà fornire al datore di lavoro indicazioni circa il fondo a cui intende aderire. - i lavoratori che hanno riscattato la precedente posizione di previdenza complementare, possono comunque effettuare nuovamente la scelta iniziale tra la destinazione del TFR al fondo di previdenza o il mantenimento in azienda. - per i lavoratori che hanno effettuato la scelta prima dell'emanazione del decreto ministeriale sulle modalità di conferimento, è fatta salva la decorrenza degli effetti dalal data di scelta compiuta purchè tale scelta sia confermata con i mod. TFr1 e TFR 2. - In merito alla decorrenza degli effetti delle scelte effettuate sul conferimento del TFR è necessario distinguere tra lavoratori assunti entro il 31/12/2006 e quelli assunti dopo tale data: per i primi la decorrenza degli effetti del conferimento inizia dal periodo di paga in corso al momento della scelta con il mod. TFR1 e il versamento avviene a luglio. Nel secondo caso invece la decorrenza degli effetti è sempre dal periodo di paga in corso al momento della scelta con il mod. TFR2 e il versamento avviene dal mese successivo. - il periodo semestrale per decidere la scelta del conferimento è sospeso nei confronti dei lavoratori che la cui attività lavorativa è sospesa senza diritto alla retribuzione e maturazione del TFR (come ad esempio in caso di aspettativa non retribuita). - se il rapporto di lavoro viene a cessare durante il periodo sempestrale e prima che il lavoratore abbia espresso la propria scelta, il dipendente avrà diritto alla liquidazione del TFR maturato. Medesimo diritto sorge in caso di contratto a termine di durata inferiore a sei mesi. - i lavoratori già iscritti a forme di previdenza complementare alle quali non versano alcuna quota del TFR ma solo i contributi a carico dipendente e a carico azienda, potranno decidere di mantenere il TFR in azienda o di conferirlo integralmente al Fondo complementare. - i lavoratore che ha deciso inizialmente di mantenere il TFR in azienda può in qualsiasi momento revocare la propria scelta e destinare il maturando al fondo di previdenza complementare senza la necessità di utilizzare apposita modulistica. - Nel caso in cui il TFR sia stato destinato al FONDINPS poichè manca una forma di previdenza complementare alternativa e quest'ultima in un secondo momento viene costituita, il lavoratore può decidere di conferire tutto il TFR al nuovo fondo anche prima che sia trascorso un anno dall'adesione. Il montante già conferito al FONDINPS sarà conferito però solo alla fine dell'anno.