L'INPS, con il messaggio 5/12/2008 n.27271, ha precisato che in assenza di uno specifico provvedimento ministeriale che chiarisca quali lavoratori devono essere considerati trasferisti ai fini dell'applicazione del regime contributivo previsto dall'art. 51, c.6 del TUIR, è necessario che sussistano le condizioni individuate dalla circolare dell'Agenzia delle entrate 326E/1997 che prevede gli elementi che caratterizzano il trasfertismo.
La precisazione dell'Istituto nasce dal fatto che i lavoratori di alcuni settori produttivi (tra questi il metalmeccanico) pur svolgendo la loro attività in luoghi sempre diversi sono assoggettati dalle aziende al regime contributivo previsto per i lavoratori in trasferta ex art. 51, c.5 TUIR.
Poiché non è ancora stato emanato il decreto ministeriale che dovrebbe individuare le categorie di lavoratori trasferisti ex art.51 c,6 del DPR 917/86, l'INPS chiarisce si devono applicare per qualificare il trasfertismo i criteri individuati dall'Agenzia delle entrate (circ. 326E/1997) consistenti in: mancata indicazione nel contratto di assunzione della sede di lavoro, intendendosi per tale il luogo di svolgimento dell'attività lavorativa e non quello dell'assunzione; lo svolgimento di un'attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente e la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di una indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa.