Viene punito duramente per reato di ingiuria il datore di lavoro che si rivolge ad un suo dipendente con stizza criticandolo in modo aspro con frasi volgari (Cass. 14/11/2007 n.42064).

Più precisamente sostengono i giudici di legittimità in tema di ingiuria affinchè una doverosa critica da parte del soggetto in posizione di superiorità gerarchica ad un errato o colpevole comportamento, in atti d'ufficio, di un suo subordinato, non sconfini nell'insulto a quest'ultimo, occorre che le espressioni usate individuino gli aspetti censurabili del comportamento stesso, chiariscano i connotati dell'errore, sottolineino l'eventuale trasgressione realizzata. Se invece le frasi usate, sia pure attraverso la censura di un comportamento, integrino il disprezzo per l'autore del comportamento, o gli attribuiscano inutilmente intenzioni o qualità negative e spregevoli, non può sostenersi che esse, in quanto dirette alla condotta e non al soggetto, non hanno potenzialità ingiuriosa.