L’INPS, con la circolare n. 41 del 25 febbraio 2011, ha precisato che, in seguito all’entrata in vigore dei nuovi regolamenti comunitari, a decorrere dall’1.5.2010, ai fini dell’accredito figurativo e del riscatto, rispettivamente, dei periodi corrispondenti al congedo di maternità ed al congedo parentale, collocati temporalmente al di fuori del rapporto di lavoro, si deve considerare superata la condizione che i 5 anni di contribuzione effettiva richiesti all’atto della domanda devono essere perfezionati solo sulla base della contribuzione italiana.
Il predetto requisito, pertanto, a decorrere dalla medesima data, può perfezionarsi anche con il cumulo di periodi assicurativi fatti valere in altro Stato comunitario, fermo restando il rispetto del minimale di 52 settimane di contribuzione richiesto dalla regolamentazione comunitaria per l’accesso alla totalizzazione.