D.Lgs. 213/2025: la riforma del rischio amianto e l'abbattimento dei limiti di esposizione
A cura della redazione
Il Decreto Legislativo 31 dicembre 2025, n. 213, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 gennaio 2026, segna una svolta strutturale nella gestione del rischio amianto nei luoghi di lavoro. In recepimento della Direttiva (UE) 2023/2668, il provvedimento introduce una riduzione di dieci volte del valore limite di esposizione professionale (VLEP), impone l’adozione di tecnologie analitiche avanzate e rafforza gli obblighi di indagine preventiva.
Di cosa tratta:
Il D.Lgs. 213/2025 apporta modifiche radicali al Titolo IX, Capo III del D.Lgs. 81/08. Il cuore della riforma risiede nel drastico abbassamento della soglia di tolleranza per le fibre aerodisperse e nell’aggiornamento dei criteri metodologici per la valutazione del rischio.
I pilastri tecnici del decreto sono:
- Riduzione del VLEP: il valore limite di esposizione passa da 0,1fibre/cm³ a 0,01 fibre/cm³, misurato come media ponderata (TWA) su 8 ore;
- Evoluzione metodologica: entro il 21 dicembre 2029, il conteggio delle fibre dovrà essere effettuato tramite microscopia elettronica (SEM) o metodi equivalenti, in grado di rilevare anche le fibre ultrasottili, superando i limiti della microscopia ottica (MOCF);
- Classificazione e priorità: tutti i silicati fibrosi sono ora formalmente classificati come cancerogeni di categoria 1A. Il legislatore stabilisce inoltre il principio della priorità della rimozione rispetto a incapsulamento o confinamento, qualora tecnicamente praticabile;
- Estensione del campo di applicazione: le tutele sono estese in modo esplicito anche ad attività come la lotta antincendio, la gestione delle emergenze e le attività di scavo in "pietre verdi" (ofioliti), spesso trascurate nelle precedenti valutazioni.
Quando entra in vigore:
Il decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2026. Ai sensi dell'art. 19 del provvedimento, le nuove disposizioni entreranno ufficialmente in vigore il 24 gennaio 2026.
È previsto un regime transitorio specifico per la metodologia di analisi:
- Fino al 20 dicembre 2029 le misurazioni possono ancora essere effettuate con microscopia ottica (PCM/MOCF), ma riferite al nuovo limite di 0,01 fibre/cm³.
- Dal 21 dicembre 2029 diventa obbligatorio l'utilizzo della microscopia elettronica o di metodi ad alta risoluzione definiti da successivo decreto ministeriale.
Indicazioni operative:
L’adeguamento ai nuovi standard richiede un intervento immediato sui processi di gestione della sicurezza. Di seguito le direttrici operative fondamentali:
Aggiornamento della Valutazione dei Rischi (DVR)
Ogni azienda che opera in ambienti con potenziale presenza di amianto deve procedere alla revisione della valutazione specifica (ex art. 249). Non è più sufficiente basarsi su campionamenti storici se effettuati con soglie di sensibilità tarate sul vecchio limite. È necessario ridefinire le "zone di esposizione" e ricalibrare le misure di prevenzione collettiva.
"Due Diligence" pre-cantiere
Prima di avviare lavori di manutenzione, ristrutturazione o demolizione, specialmente in edifici costruiti prima del 1992, il datore di lavoro ha l'obbligo tassativo di:
- Reperire informazioni dai proprietari e dai registri preposti;
- In assenza di dati certi, incaricare un operatore qualificato per un esame preliminare (campionamenti massivi e indagini tecniche). L'esito deve essere acquisito prima dell'inizio delle attività.
Revisione delle notifiche all'organo di vigilanza
La notifica ex art. 250 diventa più complessa. Oltre ai dati del cantiere, deve ora contenere:
- Elenco nominativo dei lavoratori assegnabili al compito;
- Copia dei certificati di formazione specifica e data dell'ultima visita medica per ogni lavoratore;
- Descrizione dettagliata delle misure tecniche per il contenimento delle emissioni (aspirazione alla fonte, nebulizzazione, decontaminazione).
Formazione e protezione individuale
Il personale coinvolto nella manipolazione attiva di materiali contenenti amianto (MCA) deve ricevere una formazione specifica sull'uso di nuove tecnologie (es. macchine a ciclo chiuso per la rimozione). Per quanto riguarda i DPI, è necessario verificare che i respiratori (APVR) abbiano un fattore di protezione operativo (FPO) compatibile con la nuova soglia di 0,01 fibre/cm³, prediligendo sistemi a ventilazione assistita (P3).
Sorveglianza sanitaria e registri
L'obbligo di sorveglianza sanitaria viene esteso anche alle esposizioni sporadiche e di debole intensità, se la valutazione lo richiede. La documentazione sanitaria e il registro degli esposti devono essere conservati per 40 anni dopo la cessazione dell'attività lavorativa.
Conclusioni:
Il D.Lgs. 213/2025 non è un semplice aggiornamento tecnico, ma impone un cambio di paradigma. La riduzione del limite di esposizione di un ordine di grandezza e la transizione verso la microscopia elettronica rendono obsolete le strategie di monitoraggio basate su protocolli semplificati. Per le organizzazioni, questo si traduce nella necessità di investire in una mappatura preventiva estremamente rigorosa e in una gestione dei cantieri "asbesto-free" dove la bonifica totale diventa l'obiettivo primario per garantire la continuità operativa e la tutela legale.
Per maggiori approfondimenti è possibile consultare il testo ufficiale del decreto al seguente link
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