Dal 2026 al via il nuovo iperammortamento
A cura della redazione
I commi 427-463 dell’art.1 della Legge n.199/2026 prevedono un nuovo iperammortamento per il periodo 1° gennaio 2026 – 30 settembre 2028, volto a sostenere gli investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese.
L’agevolazione, destinata a sostituire i precedenti crediti d’imposta Transizione 4.0 e Transizione 5.0 e che consiste in una maggiorazione del costo di acquisto dei beni, che si traduce nella determinazione di maggiori quote di ammortamento o canoni di leasing, con rilevanza ai fini IRPEF/IRES, non opera in modo automatico ma richiede il rispetto puntuale di una procedura articolata, scandita da fasi obbligatorie e da un set documentale stringente.
La maggiorazione del costo di acquisizione è differenziata in base all’importo dell’investimento, secondo i seguenti scaglioni:
- Fino a 2.500.000 euro – 180%
- Da 2.500.000 a 10.000.000 euro – 100%
- Da 10.000.000 a 20.000.000 euro – 50%
Per gli investimenti in leasing, rileva il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.
La spettanza dell’agevolazione è subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Gli investimenti agevolabili devono riguardare beni strumentali nuovi (materiali e immateriali) rientranti negli elenchi di cui agli allegati IV e V alla legge di bilancio 2026, che hanno sostituito i precedenti allegati A e B.
Per i beni materiali inclusi nell’allegato IV, con l’esclusione di specifiche fattispecie previste dalla normativa, l’impresa deve dotarsi di un certificato di origine rilasciato dalla Camera di commercio o di una dichiarazione del produttore che attesti che il bene è stato integralmente ottenuto oppure ha subito l’ultima trasformazione sostanziale nel territorio dell’Unione europea.
Per i beni immateriali inclusi nell’allegato V è richiesta una dichiarazione resa dal produttore o dal licenziante che attesti l’origine del software. La dichiarazione deve indicare le sedi in cui è stato effettuato lo sviluppo sostanziale, inteso come ideazione dell’architettura, scrittura del codice sorgente, attività di testing e debugging.
Gli investimenti possono anche riguardare beni strumentali materiali nuovi finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo (anche a distanza), inclusi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta.
Per l’energia solare, sono ammissibili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici prodotti nell’UE con specifici requisiti di efficienza.
Per accedere al beneficio del nuovo iper-ammortamento, le imprese presentano, in via telematica, apposite comunicazioni e certificazioni riguardanti gli investimenti agevolabili. La trasmissione telematica è effettuata tramite una piattaforma sviluppata dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (c.d. “GSE”) ed utilizzando dei modelli standardizzati messi a disposizione da quest’ultimo.
La Legge di Bilancio 2026 prevede anche che l’iperammortamento è cumulabile con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee che hanno ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione e non porti altresì al superamento del costo sostenuto.
Invece, non è possibile applicare il nuovo regime con riguardo agli investimenti che beneficiano del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026 (a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e risulti pagato, a titolo di acconto, almeno il 20 per cento del costo).
Se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell’agevolazione oppure il bene viene destinato a strutture produttive ubicate all’estero (anche se appartenenti allo stesso soggetto), non viene meno la fruizione delle quote residue del beneficio originariamente determinate. Tuttavia, è necessario che, in tali circostanze, l’impresa provveda, nello stesso periodo d’imposta del realizzo, alla sostituzione del bene originario con un bene materiale strumentale avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori. Si precisa ulteriormente che laddove il costo di acquisizione dell’investimento sostitutivo sia inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.
Per l’operatività la Legge di Bilancio 2026 ha incaricato il Ministero del made in Italy che dovrà fornire le istruzioni con proprio decreto.
A tal proposito si ricorda che il citato Ministero, il 5 gennaio u.s., ha adottato la bozza del decreto e lo ha trasmesso al Ministero delle finanze ai fini dell’acquisizione delel indicazioni di concerto con tale Dicastero.
Tra le principali novità contenute, si evidenzia che alle tre fasi obbligatorie della procedura, che comprendono la comunicazione preventiva, la comunicazione di conferma e la comunicazione di completamento degli investimenti, si affianca la perizia tecnica destinata a comprovare l’interconnessione dei beni al sistema aziendale, che deve essere rilasciata da un professionista abilitato, ingegnere o, per il settore agricolo, perito agrario o agronomo.
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