Il Ministero del lavoro, con una nota del 26 novembre 2025, ha ricordato che dalle 00:00 del 30 novembre alle 23:59 del 10 dicembre 2025, è possibile l’inoltro delle domande di riduzione contributiva per contatti di solidarietà industriali relative all’anno 2025, attraverso l’applicativo web "sgravicdsonline”.

L’applicativo è operativo dal 2 novembre al 10 dicembre di ogni anno per la pre-compilazione delle istanze ed è disponibile alla pagina “Servizi lavoro”.

Com’è noto, la misura è stabilita in favore delle imprese che stipulano o hanno in corso contratti di solidarietà difensiva di tipo A. Più precisamente, per i lavoratori che in base a tale contratto siano interessati a una riduzione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20%, l'impresa può chiedere la riduzione del 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro.

Il Ministero del lavoro comunica inoltre che l’accesso all’applicativo web è ammesso esclusivamente con le credenziali SPID o CIE (carta d’identità elettronica) e che il pagamento dell’imposta di bollo, già a partire dall’annualità 2021, è consentito solo mediante il sistema “PagoPA”, utilizzando l’apposita funzione integrata all’interno dell’applicativo medesimo. A tale ultimo proposito, si specifica che l’applicativo web “sgravicdsonline” non consentirà l’invio dell’istanza nel termine perentorio 30 novembre – 10 dicembre in caso di omesso pagamento dell’imposta di bollo con il sistema “PagoPA”.

La nota ministeriale raccomanda di tenere conto dei tempi tecnici necessari ad espletare il pagamento tramite PagoPA, soprattutto in prossimità delle date di avvio e chiusura del periodo di presentazione delle istanze (30 novembre 2025–10 dicembre 2025).

Infine, così come previsto dalla Circolare n. 19 del 27 novembre 2017, lo sgravio contributivo può essere richiesto con un’unica domanda, in relazione al singolo accordo di solidarietà, per l’intero periodo di riduzione oraria in esso previsto.

Lo sgravio contributivo deve essere richiesto con un'unica domanda, in relazione al singolo accordo di solidarietà, per l'intero periodo di riduzione oraria in esso previsto. In ipotesi di accordi di solidarietà diversi, benché consecutivi, con o senza soluzione di continuità, il beneficio va richiesto con domande distinte, ciascuna riferita al periodo di riduzione oraria previsto nel singolo accordo.

Per ogni eventuale comunicazione e per informazioni relative alla presentazione e allo stato della domanda è possibile contattare la Divisione III al seguente indirizzo peo: sgravicds@lavoro.gov.it.

Per problemi tecnici relativi all'applicativo "sgravicdsonline", durante la proposizione della domanda, si deve contattare "urponline".

Restano valide le indicazioni del manuale utente del 2021 (vedi allegato).