Il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 19 del 27.11.2017, integrando quanto chiarito nella precedente circolare 18/2017, ha specificato che - con riferimento alla possibilità di presentare un’unica istanza, in caso di contratti di solidarietà successivi - il criterio è dato dall’accordo: lo sgravio contributivo può essere richiesto con un’unica domanda nel caso di singolo accordo di solidarietà, per l’intero periodo di riduzione oraria in esso previsto.

In ipotesi di più accordi di solidarietà, benché consecutivi, con o senza soluzione di continuità, il beneficio andrà richiesto con domande distinte, riferita ciascuna al periodo di riduzione oraria previsto nel singolo accordo.