L'INPS, con la circolare 5/03/2008 n. 27, ha reso note le istruzioni operative per la definizione in via stragiudiziale dei giudizi pendenti in materia di cumulo delle agevolazioni per fiscalizzazione e benefici previsti per le zone montane o svantaggiate a favore delle aziende agricole previsto dall'art. 2, c. 506 e 507 L. 244/2007.

Più precisamente l'INPS distingue due situazioni:

- aziende che hanno un contenzioso in atto e che non hanno provveduto alla restituzione delle somme impropriamente godute: in questo caso l'istituto previdenziale è autorizzato a definire il contenzioso in via stragiudiziale. Unica condizione richiesta è il totale pagamento delle somme godute a titolo di agevolazione per fiscalizzazione, anche in 20 rate annuali con l'aggravio degli interessi legali. In caso di pagamento rateale le aziende dovranno inoltrare esplicita richiesta e dovranno altresì fornire garanzia fideiussoria e prova del pagamento della prima rata.

- aziende che hanno un contenzioso in atto e che nelle more della definizione hanno provveduto spontaneamente a restituire le somme godute: in questo caso alle aziende agricole è riconosciuto un credito previdenziale pari al 40% delle somme restituite, maggiorate degli interessi legali calcolati dal 1° gennaio 2008 fino alla data di pagamento. L'INPS che ha in gestione il credito deve fornire all'ufficio legale formale comunicazione che attesti il riconoscimento in favore dell'azienda del credito previdenziale indicato nel suo esatto ammontare  pari al 40% delle somme versate con i relativi interessi legali.