Delega di funzione e vigilanza: dove si estende la responsabilità del Datore di Lavoro
A cura della redazione
La Cassazione penale (sent. n. 39563/2025) torna a chiarire l’estensione dell’obbligo di vigilanza del datore di lavoro in presenza di una delega di funzioni. La Corte ribadisce che la vigilanza datoriale ha carattere procedurale e non può tradursi in un controllo minuto e continuo delle singole lavorazioni.
Il fatto
Il caso riguarda un grave infortunio avvenuto il 19 novembre 2019 all’interno di una carpenteria. L’operaio si era infortunato rimanendo impigliato con il guanto nella punta in rotazione di un trapano a colonna dismesso perché ritenuto insicuro. L’attrezzatura, infatti, ereditata dalla società che gestiva precedentemente l’azienda, risultava priva di protezioni, marcatura e manuale d’uso e manutenzione.
Per questo, il datore di lavoro ne aveva deliberato la dismissione già nel gennaio 2019 e delegato l’esecuzione dell’ordine al direttore tecnico e a un preposto. Nonostante ciò, il trapano era rimasto utilizzato in officina, e la Corte d’Appello, in sede di rinvio, aveva ritenuto il datore di lavoro responsabile per insufficiente vigilanza.
Il ricorso
Il ricorso per Cassazione evidenziava che:
- l’obbligo di vigilanza era stato inteso in modo eccessivamente gravoso e contrario ai principi consolidati;
- erano state predisposte procedure informative e moduli di segnalazione che, se attuati dai delegati, avrebbero permesso al datore di lavoro di conoscere il mancato rispetto dell’ordine di dismissione.
Infatti, fra le disposizioni aziendali vi era l’obbligo per i preposti di segnalare e rilevare, tramite un modulo, situazioni pericolose riscontrate, ma non era stata segnalata la permanenza del trapano, con la possibilità che venisse utilizzato dagli operatori.
Il giudizio della Cassazione
La Cassazione ha accolto il ricorso con una serie di motivazioni.
- Erronea interpretazione dell’obbligo di vigilanza: la Corte d’Appello ha nuovamente richiesto al datore di lavoro un controllo puntuale sull’esecuzione delle attività operative, nonostante fosse stato già chiarito che la vigilanza del datore non riguarda la minuta conformazione delle singole lavorazioni, bensì la correttezza della complessiva gestione del rischio da parte del delegato.
- Omessa valutazione dell’organizzazione aziendale e dei sistemi informativi interni: la Corte d’Appello non aveva esaminato le deleghe, i moduli di segnalazione e non aveva considerato che il datore di lavoro non era stato informato come previsto.
- Carenza di motivazione sull’elemento soggettivo della colpa: la sentenza impugnata non aveva approfondito la prevedibilità ed evitabilità dell’evento, elementi essenziali dell’accertamento della colpa. Si rischiava così una forma di responsabilità oggettiva, vietata dal nostro ordinamento penale.
Relativamente alla prima motivazione, la Cassazione richiama più volte la propria giurisprudenza (Sez. 4, sentt. n. 22837/2016, n. 14915/2019, n. 51455/2023) che stabilisce che l’obbligo datoriale è di tipo procedurale: esso può essere assolto tramite:
- adeguata scelta del delegato;
- chiara attribuzione di poteri e mezzi;
- procedure e flussi informativi strutturati che permettano al datore di venire a conoscenza di eventuali criticità.
Impatti e indicazioni operative
- Formalizzare sempre le deleghe di funzione, con dettaglio su poteri, mezzi e autonomia decisionale dei delegati.
- Strutturare sistemi di comunicazione interna (moduli, registri, flussi informativi) che garantiscano la condivisione delle segnalazioni al datore di lavoro e il feedback al segnalatore.
- Documentare le procedure di dismissione delle attrezzature e verificare, tramite audit o controlli periodici, che siano state effettivamente eseguite.
- Verificare l’adeguatezza delle procedure di vigilanza: il monitoraggio della sicurezza deve essere garantito senza la necessità che il datore di lavoro controllo minuto per minuto in persona.
- Formare preposti e delegati sul loro ruolo, sui poteri attribuiti e sulle responsabilità relative ai flussi di comunicazione.
- Implementare un modello di organizzazione e gestione conforme all’art. 30 D.Lgs. 81/2008, che costituisce elemento esimente o comunque idoneo ad assolvere l’obbligo di vigilanza.
- Mantenere evidenze documentali delle attività di vigilanza, utili in caso di contenzioso penale.
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