Il Ministero del lavoro, con il DM 19 settembre 2003, ha approvato la deliberazione del consiglio di amministrazione dell'INAIL 27 giugno 2002 n. 376, con la quale si modificavano i termini per la presentazione delle denunce di esercizio, di variazione e di cessazione dell'attività (G.U. 9 ottobre 2003 n. 235). Il Consiglio di amministrazione Inail ha infatti la facoltà, ai sensi dell'art. 14 del Dlgs 38/2000, di adottare delibere intese a semplificare e snellire aspetti procedurali dell'assicurazione infortuni e malattie professionali. La nuova tempistica, in vigore dal giorno 26 ottobre 2003, è la seguente: 1) La denuncia di esercizio deve essere comunicata all'Inail contestualmente all'inizio dei lavori. Prima della modifica il termine era di almeno 5 giorni prima dell'inizio dei lavori; 2) In caso di impossibilità di effettuare la denuncia contestualmente, il datore di lavoro può provvedere entro i 5 giorni successivi; 3) La denuncia di modifica di estensione e di natura del rischio, nonché della cessazione della lavorazione, deve intervenire non oltre il 30° giorno da quello in cui sono intervenute le variazioni o la cessazione; tale termine vale anche per comunicare variazioni relative l'individuazione del titolare, il domicilio o la residenza di quest'ultimo e la sede aziendale. Il precedente termine per l'effettuazione di tali adempimenti era fissato in 8 giorni.