Denunce obbligatorie INAIL: approvati i nuovi termini di presentazione
A cura della redazione
Il Ministero del lavoro, con il DM 19 settembre 2003, ha approvato la deliberazione del consiglio di amministrazione dell'INAIL 27 giugno 2002 n. 376, con la quale si modificavano i termini per la presentazione delle denunce di esercizio, di variazione e di cessazione dell'attività (G.U. 9 ottobre 2003 n. 235).
Il Consiglio di amministrazione Inail ha infatti la facoltà, ai sensi dell'art. 14 del Dlgs 38/2000, di adottare delibere intese a semplificare e snellire aspetti procedurali dell'assicurazione infortuni e malattie professionali.
La nuova tempistica, in vigore dal giorno 26 ottobre 2003, è la seguente:
1) La denuncia di esercizio deve essere comunicata all'Inail contestualmente all'inizio dei lavori. Prima della modifica il termine era di almeno 5 giorni prima dell'inizio dei lavori;
2) In caso di impossibilità di effettuare la denuncia contestualmente, il datore di lavoro può provvedere entro i 5 giorni successivi;
3) La denuncia di modifica di estensione e di natura del rischio, nonché della cessazione della lavorazione, deve intervenire non oltre il 30° giorno da quello in cui sono intervenute le variazioni o la cessazione; tale termine vale anche per comunicare variazioni relative l'individuazione del titolare, il domicilio o la residenza di quest'ultimo e la sede aziendale. Il precedente termine per l'effettuazione di tali adempimenti era fissato in 8 giorni.